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CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CTP

Art. 201 del Codice di Procedura Civile
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 
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AMB STUDIO si propone come CONSULENTE TECNICO DI PARTE nei casi di problematiche tecniche, affiancando il consulente tecnico nominato dal giudice (C.T.U.) nell’ esecuzione del suo incarico e svolge le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

CAMPO D'AZIONE:

  • Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
  • Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
  • Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
  • Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.