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DEFINIZIONI - Dlgs. 81/08 e s.m.i

CONTENUTI MINIMI DEI SEGUENTI DOCUMENTI:


PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - P.S.C.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza.

come riportato nell'Allegato XV del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 2.1.2. -  Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
 1) l’indirizzo del cantiere;
 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
 3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,     
  architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c)una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
 2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sotto-fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza. 

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell’ALLEGATO XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’ALLEGATO XV.2, in relazione:
 a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del
  cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
 b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare  
  attenzione:
   b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori   
    impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
  b2) al rischio di annegamento;
 c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
 a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
 b) i servizi igienico-assistenziali;
 c) la viabilità principale di cantiere;
 d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
 e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
 f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
 g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
 h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli
  impianti di cantiere;
 l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
 m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio

  materiali e dei rifiuti;
 n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.



come riportato nell'Allegato XV del D.lgs 81/08 e s.m.i.

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO - P.S.S. 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - P.O.S

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
  uffici di cantiere;
 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai  
  lavoratori autonomi subaffidatari;
 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
  comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
  sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei  
  lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS


come riportato nell'Allegato XVI del D.lgs 81/08 e s.m.i

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti;
CAPITOLO II - l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati;
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente.


come riportato nell'Allegato XXII del D.lgs 81/08 e s.m.i. 

PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO-Pi.M.U.S

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando,    inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie,    omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della    verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio)    e opera servita, ecc.,
 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio    del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto    caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o    smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche    aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,
 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve,    vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso;

PIANI DI LAVORO - Pd.L.

Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche
  di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio  
  maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto  
  vengano lasciati sul posto;
 b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
 c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei   lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
 d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
 e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle   misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
 g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
 h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
 i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
 l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto   previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

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